la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti agli istituti autonomi case popolari nella misura occorrente per l'acquisizione di alloggi di cooperative a proprieta' indivisa in caso di liquidazione o di scioglimento delle cooperative stesse. 2. Agli effetti della presente legge e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 72, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, le cooperative edilizie a proprieta' indivisa devono essere costituite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia economica e popolare ed il loro statuto deve prevedere il divieto di cessione in proprieta' degli allogi e l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo case popolari.