la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
    1.  La  giunta regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti
agli istituti autonomi case  popolari  nella  misura  occorrente  per
l'acquisizione  di  alloggi  di  cooperative a proprieta' indivisa in
caso di liquidazione o di scioglimento delle cooperative stesse.
   2. Agli effetti della presente legge e ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 72, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n.  865
e  successive modificazioni e integrazioni, le cooperative edilizie a
proprieta' indivisa devono essere costituite ai sensi  delle  vigenti
disposizioni  in  materia di edilizia economica e popolare ed il loro
statuto deve prevedere il divieto di  cessione  in  proprieta'  degli
allogi  e  l'obbligo  del  trasferimento  degli  stessi al competente
istituto autonomo case popolari.